Morire nel Mediterraneo

 

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"Ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. "

Tahar BenJelloun, 1998



Relizzazione tecnica Emiliano Nieri

Un ospite molto gradito

 

Valentina Brinis 
Il signor M S è un ospite del Centro di identificazione ed espulsione di Trapani dallo scorso venerdì. In quel centro, Samuel non avrebbe dovuto metterci piede e, invece oggi, che è martedì, è al suo quarto giorno di trattenimento. La storia di Samuel, agevolmente ricostruibile dai documenti in suo possesso, è la seguente: arrivato in Italia dal Ghana nel 2009 ha ottenuto il primo permesso di soggiorno per richiedente asilo nel 2010, scaduto da appena due settimane, che dovrebbe e potrebbe rinnovare se fosse “in libertà”.
 Un documento che deve essergli rinnovato “di diritto”. Infatti, nonostante abbia già ottenuto un primo parere negativo dalla Commissione Territoriale riguardo la sua domanda di protezione internazionale, è in possesso di un provvedimento di sospensiva. In altre parole, dovendosi presentare in Tribunale il prossimo 15 febbraio, è inespellibile e, quindi dovrebbe essere un “ospite” non gradito del centro di identificazione ed espulsione. Il suo avvocato, Laura Barberio, ha inviato alla direzione del centro la documentazione di Samuel ricevendo le scuse per “l’errore” commesso. Come ricorda l’avvocato, infatti, l’amministrazione era assolutamente in grado di procurarsi la documentazione avvalendosi della recente entrata in vigore dell’articolo 15 comma 1, della Legge 12/11/2011 n.183 per cui  i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sono validi solo tra privati e i cittadini possono avvalersi delle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). E ancora che “la mancata accettazione di tale dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio”. E perché, allora, il signor M è ancora lì? È ormai noto che dopo tre giorni l’ospite puzza. 
31 gennaio 2012
 
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