La legge Toscana semplice e lineare, ma che fatica affermarla

Italia-razzismo
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269/2010, ha dichiarato conforme al dettato costituzionale la legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, che il Governo aveva impugnato davanti alla Consulta.

E invece, secondo quest’ultima, «lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148/2008) e, con particolare riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto giuridicamente “come ambito inviolabile della dignità umana”: così da evitare “situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l’attuazione di quel diritto» . Un diritto, quindi, che deve essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato» (sentenza n. 252/2001).

Del resto, ci rammentano i Giudici Costituzionali, è stato lo stesso legislatore statale, con il d.lgs. n. 286/1998, a statuire che «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate … le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali…, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva».

In questo quadro, quindi, afferma la Corte nella recentissima sentenza, deve collocarsi anche la normativa toscana, che assicura «anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria».

A leggerla di seguito, è una motivazione che appare splendidamente semplice e lineare. Ed è appunto così. ma che fatica per affermarlo.
27 luglio 2010 l'Unità
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