Clandestinità: bocciata l'aggravante salvato il reato

Corte costituzionale - Sentenze 8 luglio 2010 n.249 e 250

L'aggravante della clandestinità discrimina gli extracomunitari rispetto ai cittadini italiani e comunitari.

La Corte costituzionale ha depositato oggi le motivazioni della sentenza con la quale è stata bocciata l'aggravante della clandestinità prevista dal decreto sicurezza. Per i giudici della Consulta - che hanno invece salvato il reato di clandestinità -  è in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, " che non tollera irragionevoli diversità di trattamento", ritenere più gravi "i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto a identiche condotte poste in essere da cittadini italiani e comunitari". La norma censurata si basa, spiega il relatore della sentenza Gaetano Silvestri,  sulla presunzione generale e assoluta della maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare, con conseguenze sulle sanzioni che gli vengono imposte qualunque sia la norma penale che viene violata. Una contraddizione resa ancora più evidente dal fatto che, con la modifica introdotta dall'articolo 1 comma 1 della legge 94 del 2009, è stata esclusa l'applicabilità dell'aggravante per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea, neppure nell'ipotesi più grave di inottemperanza a un provvedimento di allontanamento.  La natura già discriminatoria dell'aggravante - spiegano ancora i giudici di legittimità - è stata accentuata dalle modifiche legislative che hanno trasformato in reato l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio  punita in precedenza come un illecito amministrativo. L'inasprimento delle pene  "ha posto le premesse - si legge nella sentenza - per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla qualità acquisita con un'unica violazione delle leggi sull'immigrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi violati dal soggetto interessato". L'aggravante è dunque in contrasto anche con l'articolo 25 della Carta che prevede che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Il giudizio di  pericolosità di un soggetto - conclude la Consulta - deve essere il risultato di valutazioni fatte caso per caso e non può essere dedotta automaticamente.

Il Sole24Ore.com

testo aggravante 249
testo reato 250

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