Niente rinnovo permesso soggiorno per attesa occupazione senza lavoro

Ad un cittadino marocchino è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione poiché il precedente permesso di soggiorno, rilasciato anch’esso per motivi di attesa occupazione, era scaduto già scaduto di validità.
Lo straniero proponendo ricorso con relativa istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, si è visto respingere il ricorso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, perchè il permesso di soggiorno per 'attesa occupazione' non può essere rinnovato: una volta scaduto, deve essere sostituito da un nuovo titolo abilitativo per lavoro, altrimenti per il cittadino extracomunitario scatta l'obbligo di lasciare l'Italia.
La perdita del posto non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, che può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e comunque per non meno di sei mesi.
I commi 5 e 6 dell’art. 37 del D.P.R. n. 394/99 , prevedono poi che, in tal caso, “quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il medesimo titolo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità”, e che “allo scadere del permesso di soggiorno lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo.
immigrazione.biz



Sentenza n. 47 dell'11 febbraio 2011

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