Milano toglie i sussidi agli stranieri poveri. Ma la Consulta...



Il Comune di Milano, in base alla delibera di giunta 3285/2005, ha tolto il sussidio economico alle persone straniere in condizione di povertà assoluta che, al compimento dei 60 anni, non siano in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo Ce (ex carta di soggiorno).
È quanto accaduto a un cittadino salvadoregno residente a Milano, che, sostenuto poi da Asgi e da Avvocati per niente, si è rivolto al Tribunale per “un’azione civile contro la discriminazione” ai sensi dell’articolo 44 del Testo unico sull’immigrazione. E di un episodio di discriminazione, in effetti, si tratta. Secondo quella delibera, infatti, l’ottenimento del sussidio, che richiede il più semplice titolo di soggiorno (il permesso), esigerebbe successivamente ­ quando, oltretutto, la necessità si fa credibilmente più forte ­ un titolo più selettivo. Ovvero la carta di soggiorno. L’illogicità di questa richiesta emerge nitidamente dal seguente paradosso: per ottenere quest’ultimo documento si deve dimostrare la disponibilità di un reddito che, nel caso fosse effettivamente percepito impedirebbe l’ottenimento del sussidio di povertà. La corte costituzionale si è espressa già ripetutamente in materia decretando l’illegittimità del requisito del permesso di soggiorno Ce per l'erogazione di misure mirate a supplire all'incapacità della persona di produrre reddito.
Le sentenze della Corte richiamano il principio di uguaglianza sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione”. Può, l’amministrazione comunale di Milano, ritenersi esentata?
l'Unità, 26 giugno 2010
Italia-razzismo

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