Morire nel Mediterraneo

 

dal 1 gennaio    2014        2500   

                         2013          1050

                  2012        409

 

                2011     2160

 

Menù

 

"Ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. "

Tahar BenJelloun, 1998



Relizzazione tecnica Emiliano Nieri

Glossario

Apolide. Persona che nessuno Stato considera come suo cittadino (Convenzione di New York, 1954).   Fonte: CIR
 
 
 
 
 
Profugo. Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali.
 
 

Richiedente asilo. Colui che è fuori dal proprio paese e inoltra, in un altro stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato. La sua domanda viene poi esaminata dalle autorità di quel paese. Fino al momento della decisione in merito alla domanda, egli è un richiedente asilo (asylum-seeker).

Rifugiato. Il rifugiato (refugee) è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di conflitti armati o di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese perché teme di subire persecuzioni o per la sua stessa vita.

Migrante. Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio paese per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro paese. Tale decisione, che ha carattere volontario anche se spesso è indotta da misere condizioni di vita, dipende generalmente da ragioni economiche ed avviene cioè quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni di vita.

Migrante irregolare. Chi, per qualsiasi ragione, entra irregolarmente in un altro paese. In maniera piuttosto impropria queste persone vengono spesso chiamate ‘clandestini’ in Italia. A causa della mancanza di validi documenti di viaggio, molte persone in fuga da guerre e persecuzioni giungono in modo irregolare in un altro paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo.


Fonte: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
 
 
 
glossario tratto da www.mdmcentrosud.org
Apolide
Una persona che non è considerata come cittadino da nessuno Stato (apolide de jure) o che non gode degli stessi diritti fondamentali di cui godono gli altri cittadini del suo stesso Stato di origine (apolide de facto). Essere apolidi significa spesso vivere come “fantasmi”, senza alcun documento di identificazione né, di conseguenza, diritti.

Asilo costituzionale
E’ la protezione riconosciuta si sensi dell’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana che statuisce che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”. L’asilo ai sensi della costituzione viene riconosciuto generalmente a seguito di sentenza del giudice civile e per prassi garantisce gli stessi diritti riconosciuti ai rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

CARA
Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Introdotti dal d.lgs. 25 /2008 in sostituzione dei centri di identificazione, Cid, i cara sono Centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale che vi possono essere ospitati per: verificare identità o nazionalità (20 giorni), quando il cittadino straniero è stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera (35 giorni); quando ha presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in posizione di soggiorno irregolare (35 giorni).

Carta di Roma
Il 12 giugno 2008, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha approvato all’unanimità il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti” denominato “Carta di Roma”. Lo stesso documento era già stato approvato ad aprile dal Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa. Il testo che gli organismi rappresentativi della categoria hanno deciso di produrre, sulla base delle raccomandazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nasce dall’esigenza di un’informazione accurata, responsabile, non sensazionalistica. Nella Carta, che fa perno sul fondamentale criterio deontologico del “rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati”, si invitano fra l’altro i giornalisti a “adottare termini giuridicamente appropriati”, a “evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte” e “comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati”.

CIE
Centro di identificazione e espulsione. Sono i Centri di permanenza temporanea e assistenza – Cpta – che hanno assunto una nuova denominazione a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legge 92/2008 convertito nella legge 195/2008. I Cie continuano ad essere regolamentati dall’art. 14 d.lgs. 286/98 come modificato dalla lege 94/2009. Nei Cie vengono trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione quando: non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione perchè occorre procedere al soccorso dello straniero; occorre procedere ad accertamenti in merito alla sua identità o nazionalità; quando occorre acquisire documenti di viaggio; non c’è un vettore disponibile. Il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace entro 48 ore. Lo straniero può essere trattenuto per 30 giorni prorogabili dietro convalida del giudice di pace fino ad un massimo di 180 giorni. Nei CIE sono trattenuti anche i richiedenti la protezione internazionale che hanno presentato la domanda di asilo a seguito di provvedimento di espulsione.

Clandestino
Termine improprio con cui si indica colui che è entrato in maniera irregolare in un altro paese. A causa della mancanza di validi documenti di viaggio, molte persone in fuga da guerre e persecuzioni giungono in modo irregolare in un paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo.
 
Codice ENI
Europei non iscritti. Introdotto da una circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 è un codice che viene assegnato ai cittadini comunitari che non hanno effettuato regolare iscrizione anagrafica, al fine di usufruire dell’assistenza sanitaria. Può essere rilasciato dalle ASL o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero irregolare, come Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e Cura a Carattere Scientifico e Policlinici Universitari e gli riconosce: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva gli interventi di profilassi internazionali, la profilassi e al cura delle malattie infettive. Permette alle ASL di rendicontare separatamente la prestazione e di chiederne poi il rimborso al paese di origine o residenza.

Codice STP
Straniero temporaneamente presente. Disciplinato dall’art. 35 del d.lgs. 286/98 (Tui) è il codice che viene assegnato ai cittadini extracomunitari irregolari per usufruire delle prestazioni sanitarie. Consta di un codice alfanumerico, ha validità di 6 mesi rinnovabile su tutto il territorio nazionale. Può essere rilasciato dalle ASL o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero irregolare, come le Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e Cura a Carattere Scientifico e Policlinici Universitari e riconosce: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva gli interventi di profilassi internazionali, la profilassi e la cura delle malattie infettive.
 
Commissione nazionale per il diritto d’asilo e Commissioni Territoriali
La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata alla Polizia di Frontiera al momento dell’arrivo in Italia, o all’Ufficio Immigrazione della Polizia, se la persona si trova già all’interno dei confini italiani. Nella domanda viene chiesto al richiedente asilo di inserire i propri dati anagrafici, di descrivere il viaggio dal paese di origine verso l’Italia e di raccontare i motivi per cui ha lasciato il paese. È compito delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale esaminare le domande di asilo. Ogni Commissione è composta da un funzionario della carriera prefettizia con funzioni di Presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’UNHCR. Le Commissioni possono riconoscere la protezione internazionale, concedere la protezione sussidiaria o accordare un permesso di soggiorno per motivi umanitari. In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell’istanza e l’effettiva decisione passava troppo tempo. Negli anni 2000 sono quindi state istituite 10 Commissioni Territoriali che esaminano le istanze di riconoscimento dello “status di rifugiato” presentate nelle circoscrizioni territoriali. Le dieci Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato hanno sede a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta, Torino.

Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967
La Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 1951 e il Protocollo di New York del 1967 regolano, a livello universale, lo status di rifugiato. Approvata in sede ONU nel 1954, la Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati è il primo accordo internazionale che contiene la definizione generale
del termine “rifugiato” e prescrive agli Stati contraenti alcuni standard minimi nel trattamento di coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati dalle
autorità nazionali ai sensi della Convenzione. In particolare, l’articolo 33 della Convenzione impone agli Stati contraenti di “non espellere o respingere - in
qualsiasi modo - un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione,
della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. Ad oggi, sono più di 140 gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra e/o al Protocollo del 1967.

Migrante, migrante forzato
Il termine generico migrante indica chi sceglie di lasciare il proprio paese per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro Stato. Tale decisione
è spesso causata da condizioni di vita misere che spingono la persona a fuggire e cercare lavoro altrove. Tuttavia, quando il motivo della fuga è una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica, il migrante si configura come rifugiato (migrante forzato).

Non refoulement
Il principio del non respingimento (non refoulement) è uno dei principi cardine del diritto internazionale del rifugiato e può essere sintetizzato come il divieto che il richiedente asilo o il rifugiato sia respinto verso luoghi ove la sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati. Molteplici sono gli strumenti di diritto internazionale che codificano tale principio, in primis la Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 che all’art. 33 proibisce che un il richiedente asilo o il rifugiato sia espulso o respinto in alcun modo “ […] verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.”

Profugo
Termine generico che indica chi è costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali.

Protezione internazionale
Chi non vuole o non può fare ritorno nel proprio paese di origine per timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, apparte nenza ad un certo gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, ha il diritto di essere “protetto” da un altro Stato. Essere riconosciuto come rifugiato o protetto sussidiario permette a chi scappa di poter vivere nello stato d’asilo godendo di diritti fondamentali (libertà personale, di pensiero, di movimento) e diritti socioeconomici (diritto al lavoro, allo studio, all’assistenza sanitaria). Il permesso di soggiorno per lo status di rifugiato ha una durata di 5 anni, quello per protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni .

Protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è accordata a un cittadino non appartenente all’Unione Europea, o apolide, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto
come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rimpatriato, correrebbe un rischio effettivo di subire un “danno grave”. A causa di tale rischio, la persona non vuole o non può avvalersi della protezione del proprio Stato di origine. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza dopo che la Commissione Territoriale ha rivalutato il caso, talvolta anche senza una nuova audizione.

Protezione umanitaria
Fino al 2008, in Italia come in altri paesi dell’Unione Europea, non era prevista la concessione della protezione sussidiaria. Per tanto, le questure potevano rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le Commissioni Territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, avevano rilevato “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo. Oggi la definizione di protezione umanitaria è rimasta in forma residuale nell’ordinamento italiano, pur prevedendo minori diritti rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione sussidiaria.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di 1 anno e, se il richiedente ha il passaporto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Regolamento Dublino
Il Regolamento n. 343/2003 (cosiddetto Dublino II) sostituisce le disposizioni della Convenzione di Dublino del 1990 con una normativa comunitaria e stabilisce “i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo”. Tutti gli stati membri dell’Ue, e anche Islanda, Norvegia e Svizzera, hanno sottoscritto questo regolamento. Il regolamento Dublino prevede che a seguito della presentazione della domanda di asilo le questure inoltrino la richiesta all’Unità Dublino, ufficio istituito presso il Ministero dell’Interno. Qualora dai riscontri risulti che l’Italia non sia il primo Paese dove il richiedente la protezione sia passato, l’Unità Dublino interesserà il primo Paese di transito per la richiesta della ripresa in carico del richiedente. Il paese ha l’obbligo di rispondere entro due mesi, se non risponde comunque, per il silenzio assenso, verrà definita la sua competenza. Decisa la competenza il richiedente deve essere trasferito nel Paese UE. Avverso le decisioni dell’Unità Dublino può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio. In deroga a quanto previsto ciascun Stato può scegliere di esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo anche se tale esame non gli compete dandone informazione allo Stato competente. Gli obblighi di presa e ripresa in carico di un richiedente vengono meno in alcuni casi: se il richiedente asilo ha lasciato gli stati membri per un periodo di almeno tre mesi; se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido; se il richiedente asilo ha un familiare riconosciuto da un altro Stato membro; se il richiedente asilo è un minore straniero non accompagnato; se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro; se sono passati
12 mesi dall’attraversamento illegale delle frontiere di uno Stato membro ed ha poi soggiornato 5 mesi in un altro Stato cessa la competenza del primo Stato membro. L’Unità Dublino può inoltre decidere la competenza dell’Italia per motivi di unità familiare che rendono opportuno la permanenza in Italia del richiedente la protezione che deve essere trasferito. Il richiedente asilo transitato in precedenza in un altro Stato membro ha diritto a rimanere in Italia anche se la domanda di ripresa in carico non sia stata formulata dall’Unità Dublino entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di asilo in Italia o se il trasferimento nello Stato competente non sia avvenuto entro 6 mesi (prorogabili per un anno) dalla data della definizione dello Stato competente.

Richiedente Asilo
Il richiedente asilo è una persona che ha presentato domanda di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status
di rifugiato o di altra forma di protezione. Poiché spetta agli organismi nazionali decidere quali richiedenti abbiano le qualifiche per accedere allo status di rifugiato, l’efficienza del sistema di asilo è fondamentale. Se il sistema è rapido e corretto, coloro che sanno di non essere rifugiati avranno pochi incentivi a presentare la domanda d’asilo. Ciò andrà a beneficio sia del paese di accoglienza, sia delle persone per le quali il sistema d’asilo è stato creato.

Rifugiato
Ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 e/o del Protocollo di New York del 1967, il rifugiato è colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui è cittadino o in cui ha residenza abituale e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese di origine. I rifugiati hanno diritto ad un asilo sicuro e devono godere di diritti fondamentali (libertà di pensiero e di movimento, la libertà dal timore di subire torture e trattamenti degradanti) e di diritti socio-economici (l’accesso all’assistenza sanitaria, il diritto allo studio e al lavoro) almeno nella misura accordata agli stranieri legalmente residenti nel paese d’asilo e, talvolta, in misura paritaria ai cittadini. I rifugiati hanno il dovere di conformarsi e rispettare le leggi del paese di asilo.

SPRAR
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Gli enti locali dello SPRAR accolgono richiedenti asilo, persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o una forma alternativa di protezione (sussidiaria o umanitaria). Standards internazionali minimi per l’allestimento di campi profughi La Carta Umanitaria e Norme Minime di risposta in caso di disastri prevede, per l’allestimento di campi profughi:
– la disponibilità di 3,5mq per persona nei moduli abitativi;
– la presenza di una latrina ogni 20 persone;
– la presenza di punti per l’approvvigionamento di acqua potabile a non più di 150 metri dall’alloggio.

 
Share/Save/Bookmark
 


 

Perchè Italia-Razzismo 


SPORTELLO LEGALE PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

 

 


 

SOS diritti.
Sportello legale a cura dell'Arci.

Ospiteremo qui, ogni settimana, casi, vertenze, questioni ancora aperte o che hanno trovato una soluzione. Chiunque volesse porre quesiti su singole situazioni o tematiche generali, relative alle norme e alle politiche in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza nonché all'accesso al sistema di welfare locale da parte di stranieri, può farlo scrivendo a: immigrazione@arci.it o telefonando al numero verde 800905570
leggi tutto>

Mappamondo
>Parole
>Numeri

Microfono,
la notizia che non c'è.

leggi tutto>

Nero lavoro nero.
leggi tutto>

Leggi razziali.
leggi tutto>

Extra-
comunicare

leggi tutto>

All'ultimo
stadio

leggi tutto>

L'ombelico-
del mondo

Contatti


Links