Morire nel Mediterraneo

 

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"Ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. "

Tahar BenJelloun, 1998



Relizzazione tecnica Emiliano Nieri

Niente sussidio dopo i 60 anni se non c’è la Carta di soggiorno

Saleh Zaghloul
Il Comune di Milano,  in base alla delibera di giunta 3285/2005, ha tolto il sussidio economico alle persone straniere in condizione di povertà assoluta al compimento dei 60 anni. A tale soglia di età non è più sufficiente il permesso di soggiorno bensì la carta di soggiorno (permesso di soggiorno Ce). È quanto accaduto a un cittadino salvadoregno residente a Milano.

E’ illogico chiedere il possesso di tale documento ad una persona che versa in condizioni di povertà assoluta. Per ottenere il permesso Ce, infatti, occorre avere un reddito minimo non inferiore alla pensione sociale. La sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009, con oggetto l’invalidità civile, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del requisito del permesso di soggiorno Ce in quanto è manifestamente irragionevole chiedere indirettamente la disponibilità di un reddito per l'erogazione di misure mirate a supplire all'incapacità della persona di produrre reddito.
Successivamente, il 26 maggio scorso, la Corte con sentenza n. 187, è intervenuta (sempre in materia di provvidenza destinata a garantire il sostentamento minimo della persona), per dichiarare illegittimo qualsiasi discrimine tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive.

Con il pretesto del requisito della carta di soggiorno sono stati esclusi molti cittadini immigrati dalle provvidenze e dalle prestazioni economiche di assistenza sociale (pensione sociale, invalidità, bonus per il terzo figlio, ecc.) di cui hanno diritto in base all’articolo 41 del Testo Unico.  La delibera del comune di Milano è dunque discriminatoria oltre ad essere, illogica, irragionevole e soprattutto anticostituzionale. La delibera è un esempio lampante di razzismo istituzionale quello più pericoloso fra i razzismi perché colpisce più duramente, escludendo dai diritti e dai servizi e causando forti danni, in nessun modo, evitabili.
24 giugno 2010
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