Assegno di invalidità per gli stranieri: si può anche senza carta di soggiorno

Italia-razzismo
La Corte Costituzionale con sentenza n. 187/2010 del 26 maggio, ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 80, comma19, L. 388/2000, nella parte in cui richiede il possesso della Carta di soggiorno ai fini della concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell'assegno mensile di invalidità.

Per ottenere la Carta di soggiorno sono necessari un reddito minimo e la presenza legale in Italia da almeno 5 anni. Di recente, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima ed illogica la disponibilità di un reddito per l'erogazione di misure mirate a supplire all'incapacità della persona di produrre reddito. Rimaneva, però, il requisito di soggiorno quinquennale.
Ora la Corte dichiara illegittimo (in materia di previdenza destinata a garantire il sostentamento minimo della persona), qualsiasi discrimine tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, in linea con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per cui “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
La sentenza infligge un duro colpo alla norma del 2000, secondo la quale il possesso della Carta di soggiorno era criterio di esclusione dal diritto alle misure di assistenza sociale di numerosi cittadini. Ogni tanto una bella notizia.
l'Unità, 01-06- 2010
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