Morire nel Mediterraneo

 

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"Ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. "

Tahar BenJelloun, 1998



Relizzazione tecnica Emiliano Nieri

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152 IN MATERIA DI TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO ED IDENTIFICABILITÀ DELLE PERSONE



COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI



Modifiche alla Legge 22 maggio 1975, n. 152 in materia di tutela dell’ordine pubblico ed identificabilità delle persone

Presentata il 2 ottobre 2009

Onorevoli colleghi! La Legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, all’articolo 5 introdusse nel nostro ordinamento il divieto di indossare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, senza giustificato motivo. Si vietò esplicitamente anche l’uso di tali accessori o indumenti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o comunque aperte al pubblico, salva l’eccezione di quelle a carattere sportivo che avessero imposto l’impiego dei caschi: un evidente riferimento alle gare automobilistiche e motociclistiche.
Dopo gli attentati jihadisti che insanguinarono la Gran Bretagna il 7 ed il 21 luglio 2005, in occasione della conversione in Legge del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, un emendamento approvato in Parlamento dispose l’inasprimento delle sanzioni inizialmente previste. Nel corso del dibattito, si evidenziò come si intendesse in questo modo rendere più efficace il divieto introdotto durante i cosiddetti “anni di piombo”. Nelle intenzioni dei parlamentari che quell’emendamento presentarono ed illustrarono, nelle mutate circostanze storiche e di fronte alla sfida rappresentata dal terrorismo jihadista, ai caschi ed ai passamontagna avrebbero dovuto essere accomunati anche il burqa afghano, il chador persiano ed i vari indumenti che la tradizione musulmana impone alle donne di utilizzare allo scopo di nascondere più o meno estesamente le proprie fattezze.
Le norme dell’articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 modificate nel 2005 sono state tuttavia l’oggetto di un’applicazione non omogenea sul territorio nazionale, in ragione delle diverse interpretazioni più o meno restrittive che ne sono state date. La presente Proposta di legge mira a fare chiarezza sul senso originario delle disposizioni adottate, tenendo conto dell’accresciuta necessità di garantire per ragioni di ordine pubblico la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.
Vengono ovviamente menzionate le eccezioni, facendo riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale e quelle relative agli sport motoristici. Attesa la straordinaria urgenza delle misure proposte, si è prevista altresì la procedura accelerata di entrata in vigore. 





Articolo 1


L’articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 è sostituito dal seguente:

<<1. E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, intendendosi per difficoltoso ogni mezzo che non renda visibile l'intero volto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, inclusi gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa.
2. L’uso di caschi protettivi è consentito soltanto quando esplicitamente imposto dalle leggi in materia di sicurezza stradale ed in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che tale uso comportino.
3. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro
4. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza >>.


Articolo 2


La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


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