Morire nel Mediterraneo

 

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"Ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. "

Tahar BenJelloun, 1998



Relizzazione tecnica Emiliano Nieri
Quando il disoccupato straniero è costretto a tornarsene a casa
l’Unità del 4.06.2009

L’oggetto della circolare del Ministero dell'Interno del 6.5.2009 è la durata dei permessi di soggiorno per attesa occupazione.
Fino all’approvazione della Bossi-Fini il periodo di ricerca di nuova occupazione per il lavoratore non comunitario era di un anno (Convenzione OIL sulla parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti). Oggi il Testo Unico dispone che: la perdita del posto di lavoro non determina la revoca del permesso; dev’essere salvaguardato il diritto a soggiornare fino alla scadenza del permesso, e comunque - salvo nel caso di lavoratore stagionale - per un periodo non inferiore a sei mesi.
Nella recente circolare si cita invece il Regolamento attuativo del TU che dispone: "la Questura rinnova il permesso medesimo (…) fino a sei mesi", impedendo di fatto la possibilità di un’interpretazione estensiva di quel “periodo non inferiore ai sei mesi”. Insomma, dopo 180 giorni di lista di collocamento, tutti a casa. Eppure quell’interpretazione estensiva aveva consentito ai sindacati di negoziare a livello locale la proroga di quel periodo (ad esempio a Verona Treviso Pavia). Non può bastare: si tratta di utilizzare tutte le possibilità di prolungare la permanenza (dal cambiamento del titolo del permesso al patronage per la ricerca di nuova occupazione); e si tratta di sostenere la richiesta sindacale di sospendere per due anni quell’articolo della Bossi-Fini. Ma, soprattutto, si deve collocare questa battaglia “difensiva” in una prospettiva più ampia: lo scioglimento del legame tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno. Questo richiede una nuova norma o perlomeno una nuova circolare interpretativa capaci di equiparare la condizione del disoccupato straniero a quella del disoccupato italiano.

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