Migranti-lavoratori: sui diritti quella convenzione è un passo avanti

Italia-razzismo
Il 18 dicembre del 1991 l’Onu ha sottoscritto la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Una Convenzione entrata in vigore solo nel 2003 dopo aver raggiunto il numero minimo di Paesi aderenti, che attualmente sono 46. Tra questi si nota una pesante assenza, quella dell’Italia e, più in generale, quella dell’Europa.

Ecco perché, da due anni, la Rete Global Migrants Action ha istituito per il 18 dicembre, la giornata globale contro il razzismo e per i diritti dei migranti, un’occasione per far confluire tutte le iniziative sul tema svolte dalle associazioni.
Ma quali sono i diritti di migranti? Innanzitutto bisogna ricordare il diritto di migrare, ovvero di lasciare il proprio paese di origine per raggiungere nuove mete in cui migliorare le proprie condizioni di vita. E sono molte le persone che compiono questo percorso e che, senza non poche difficoltà, arrivano anche in Italia, dove si contano appunto quasi 5 milioni di persone stranieri residenti, di cui oltre 3 milioni sono lavoratori (Fonte Dossier Statistico Immigrazione Caritas e Migrante 2012). Un quarto di questi – per lo più donne provenienti da Paesi non comunitari – svolge un lavoro domestico e di assistenza alla persona. Dal momento che, come dimostrano i dati, molti migranti sono anche lavoratori, i diritti di questi ultimi devono essere garantiti anche ai primi. E questo aspetto è già previsto dal Testo Unico per l’Immigrazione.
Ma c’è una novità. Proprio il 18 dicembre è stata ratificata la Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici in cui si trovano speciali misure per affrontare le vulnerabilità di particolari gruppi di lavoratori domestici: i giovani che anno un’età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima lavorativa, i lavoratori che vivono presso le famiglie per le quali lavorano e i lavoratori domestici migranti. Una di queste attenzioni riguarda la stipula di un contratto di lavoro con la persona straniera da far venire in Italia, prima ancora che questa arrivi a destinazione. E ancora, la garanzia di orari di lavoro ragionevoli, del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, l’imposizione di un limite ai pagamenti in natura, la divulgazione di informazioni chiare sui termini e le condizioni di impiego. Queste ultime indicazioni ovviamente riguardano tutti i quasi 100 milioni di lavoratori domestici del mondo ma, almeno per quanto riguarda l’Italia, divengono ancora più importanti se indirizzate a quelli di origine straniera che, per problemi di lingua o culturali, hanno più difficoltà a ricevere informazioni in questo senso e a vederle applicate a loro beneficio. Il limite della Convenzione è che per entrare in vigore deve essere ancora sottoscritta da altri 8 Paesi. Infatti, per ora, siamo stati i quarti firmatari dopo le Mauritius, le Filippine e l’Uruguay. In ogni caso, come ha detto il ministro Giulio Terzi, è stato compiuto «uno storico passo in avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori».
l'Unità, 20-12-2012

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