Morire nel Mediterraneo

 

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"Ogni faccia è un miracolo. E' unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche. Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative. Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. "

Tahar BenJelloun, 1998



Relizzazione tecnica Emiliano Nieri

Ricorso del governo

Il Governo  impugna la norma della legge regionale della Liguria che afferma l'indisponibilità ad accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri immigrati  (art.  1  l.r. n. 4 dd. 06.03.2009 recante modifiche alla l.r. 20.02.2007 n. 7). L'art. 1 della citata legge regionale n. 7/2007, elenca nel comma 4, determinati obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, tra i quali quello di "eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione". La legge regionale n. 4/2009 sostituisce ora tale previsione con la seguente: "eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento o identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati,...". Richiamandosi alla precedente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 300/2005 e  156/2006), il Governo sostiene nel ricorso per questione di legittimità costituzionale che la previsione della legge regionale ligure invade competenze esclusivamente spettanti allo Stato in base all'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost. e chiede pertanto alla Corte costituzionale di dichiarare la norma costituzionalmente illegittima”.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale n. 32 del 19 maggio 2009. Presidente del Consiglio dei Ministri – Regione
Liguria.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, recante: Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) (B.U.R. n. 5 del 18 marzo 2009).
L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, si compone di un unico articolo che sostituisce la lettera a), comma 4 della 20 febbraio 2007, n. 7 recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati».
In particolare l'art. 1 della citata legge n. 7 del 2007, la cui rubrica reca il titolo «principi e finalità», elenca, al comma 4, determinati obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, tra i quali quello, indicato sub lettera a), di «eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione». La legge che si impugna sostituisce questa previsione con la seguente: «a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica».
La nuova previsione eccede dalle competenze regionali e incide nella materia «immigrazione» riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.
La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione non è disponibile a accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione e espulsione degli stranieri immigrati, interferisce con le attività di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come più volte ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e 156 del 2006) assegna in via esclusiva alla competenza statale. Più in particolare la disposizione regionale contrasta con l'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 9 del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell'interno, che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri. La normativa che si censura rende pertanto inattuabile la disciplina statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell'immigrazione, con l'ulteriore conseguenza che se tutte le regioni adottassero un'analoga disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilità di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l'intero territorio nazionale. La legge regionale è pertanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato nella materia «immigrazione» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost. P.Q.M.
Si conclude perché la legge impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2009.
Roma, addì 7 maggio 2009
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